Con il messaggio numero 2418 del 20 luglio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni per accedere alle misure straordinarie di sostegno al reddito previste in caso di eccezionali situazioni climatiche, comprese le anomale ondate di calore. 

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 6 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare le tutele dei lavoratori e garantire la continuità delle attività produttive in presenza di eccezionali situazioni climatiche. Le disposizioni si applicano dal 1° luglio al 31 dicembre 2026.

Si tratta di un intervento distinto — e aggiuntivo — rispetto alla normativa ordinaria: le nuove misure si affiancano, senza sostituirle, alle regole ordinarie sulla sospensione dell’attività per caldo eccessivo già riepilogate in un precedente messaggio INPS, il n. 2103/2026.

Edilizia, lapideo ed escavazioni: la deroga alle 52 settimane

Il cuore della novità riguarda tre comparti particolarmente esposti al clima estivo: edilizia, settore lapideo ed escavazioni. Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa determinate da eventi oggettivamente non evitabili (i cosiddetti EONE) riconducibili all’emergenza climatica, i datori di lavoro di questi tre settori possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria con importanti deroghe rispetto alla disciplina consueta.

La deroga più significativa è quella relativa al tetto massimo di utilizzo della CIGO: i periodi autorizzati tra luglio e dicembre 2026 non saranno computati nel limite massimo delle 52 settimane nel biennio mobile. In pratica, le imprese potranno ricorrere alla Cassa Integrazione per fronteggiare il caldo estremo senza “consumare” le settimane di ammortizzatore sociale ordinariamente disponibili, conservando così settimane di CIGO utilizzabili per eventuali future crisi produttive.

A questa deroga si affiancano altre due semplificazioni operative:

– Nessun requisito di anzianità: per le domande CIGO con causale EONE continua a non trovare applicazione il requisito dell’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni presso l’unità produttiva interessata.

– Esonero dal contributo addizionale: le imprese che richiedono la CIGO per le fattispecie disciplinate dall’art. 6 del D.L. n. 107/2026 non sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015, anche se resta fermo che tali periodi continuano comunque a rilevare ai fini della determinazione dell’aliquota del contributo addizionale eventualmente dovuto per successivi trattamenti.

Le scadenze per presentare la domanda

Sul fronte procedurale, i datori di lavoro devono rispettare tempistiche precise. Le domande vanno presentate, nelle consuete modalità di invio, entro la fine del mese successivo all’inizio dell’evento che ha causato la sospensione o la riduzione dell’attività — lo stesso termine indicato anche per la CISOA in agricoltura.

  • Il settore agricolo: la CISOA in deroga

Le tutele straordinarie non riguardano solo l’edilizia. Per il settore agricolo, il messaggio disciplina la CISOA (Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli) in deroga, riconoscendola anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero e senza il requisito delle 181 giornate lavorative.

Nel dettaglio, come specificato dall’INPS, fino al 31 dicembre 2026 la CISOA può essere riconosciuta sia ai dipendenti a tempo indeterminato sia agli operai assunti con contratto a termine, e la prestazione spetta anche quando l’attività viene soltanto ridotta e non completamente fermata, purché la diminuzione raggiunga almeno la metà dell’orario giornaliero stabilito dal contratto. Viene inoltre eliminato, per queste fattispecie, il vincolo delle 181 giornate lavorative normalmente richiesto per accedere all’ammortizzatore.

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Le risorse stanziate

L’operazione ha una copertura economica definita: le tutele straordinarie sono finanziate con una dotazione complessiva di 15,2 milioni di euro, di cui 4,9 milioni destinati alla CIGO e 10,3 milioni alla CISOA. Una ripartizione che riflette il peso relativo dei due comparti coinvolti e la platea potenziale di lavoratori interessati, con il settore agricolo destinatario della quota più consistente delle risorse.