L’INPS, con il Messaggio n. 2491 del 25 agosto 2025, ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’applicazione delle aliquote di rendimento per il calcolo delle pensioni retributive dei dipendenti pubblici iscritti alle principali casse pensionistiche speciali:
- CPDEL (Cassa pensioni dipendenti enti locali)
- CPS (Cassa pensioni sanitari)
- CPI (Cassa pensioni insegnanti di asilo e scuole elementari parificate)
- CPUG (Cassa pensioni ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori).
Le novità normative
Le precisazioni seguono quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 162-165, legge 30 dicembre 2024, n. 207), che ha modificato i limiti ordinamentali per la cessazione dal servizio dei dipendenti pubblici.
Dal 2025, il limite è fissato a 67 anni, in linea con l’età prevista per la pensione di vecchiaia. Le amministrazioni pubbliche possono tuttavia trattenere in servizio il personale fino ai 70 anni, previo consenso dell’interessato e in presenza di esigenze organizzative.
Aliquote di rendimento e deroghe
Le nuove aliquote di rendimento introdotte con la legge di Bilancio 2024 non si applicano nei casi di pensionamento d’ufficio per raggiunti limiti di età o di servizio. La disciplina derogatoria resta valida per le pensioni di vecchiaia liquidate dalle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, nonché per i dipendenti di enti che hanno perso la natura pubblica ma sono rimasti iscritti alla CPDEL.
Le stesse regole si applicano anche in caso di pensione in cumulo, qualora il rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione termini per raggiunti limiti ordinamentali, anche se l’iscritto risulti affiliato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO.
La deroga è riconosciuta anche ai dipendenti trattenuti in servizio oltre i 67 anni che decidano di dimettersi prima del compimento dei 70 anni. Diversamente, chi presenta dimissioni volontarie prima dell’età prevista per la pensione di vecchiaia non potrà beneficiare della deroga e vedrà applicate le nuove aliquote di rendimento.
I casi particolari
Per i lavoratori che accedono alla pensione dopo aver fruito dell’APE sociale, la prestazione di vecchiaia (anche in cumulo) viene calcolata con le aliquote delle leggi del 1965 e del 1986. In caso di pensione anticipata, invece, le quote retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere ricalcolate con le aliquote della legge di Bilancio 2024.
Restano confermate le tutele per i lavoratori precoci che abbiano maturato e certificato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla data di decorrenza della prestazione.
Dove trovare ulteriori informazioni
Per approfondimenti, è possibile consultare sul sito dell’INPS il Messaggio n. 2491 e la circolare n. 53 del 5 marzo 2025.


