Fisco italiano: chiarimenti sulla residenza per persone e società

Residenza fiscale
Nuove disposizioni sulla residenza fiscale in Italia: criteri chiari per persone fisiche, società e trust. Le novità introdotte dal Dlgs n. 209/2023.

L’Agenzia delle Entrate ha di recente pubblicato la circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, che illustra le nuove disposizioni sulla residenza fiscale in Italia per le persone fisiche, le società e gli enti. 

Le modifiche, introdotte dal Decreto sulla fiscalità internazionale (Dlgs n. 209/2023), rappresentano una riforma che intende allineare il sistema italiano agli standard internazionali e alle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Obiettivo della riforma è garantire maggiore certezza giuridica ai contribuenti, rendendo più chiari i criteri per stabilire la residenza fiscale e rafforzando il principio della tassazione del reddito globale.

Residenza fiscale per le persone fisiche: le novità del concetto di domicilio

Una delle principali innovazioni riguarda la definizione di domicilio per le persone fisiche, che non è più mutuata dal codice civile. In linea con la prassi internazionale, il decreto riconosce una maggiore rilevanza alle relazioni personali e familiari rispetto a quelle economiche per determinare la residenza fiscale. Ai fini della residenza in Italia, infatti, non è più sufficiente considerare l’aspetto formale del domicilio ma è necessario verificare se le relazioni personali e familiari si svolgono in maniera preponderante nel territorio italiano. Il Decreto specifica che, per domicilio, si intende il luogo in cui si sviluppano principalmente queste relazioni. Questo criterio consente di risolvere le ambiguità del passato, derivanti dal riferimento al domicilio civilistico, e offre maggiore chiarezza ai contribuenti.

Presenza fisica: un criterio determinante per stabilire la residenza

La nuova normativa introduce anche un criterio oggettivo di presenza fisica. Per le persone fisiche, una permanenza nel territorio italiano per la maggior parte dell’anno – pari a 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), incluse le frazioni di giorno – è ora sufficiente per configurare la residenza fiscale in Italia. Questo aspetto è rilevante per coloro che, pur mantenendo legami in altri Paesi, trascorrono gran parte dell’anno sul territorio italiano. Il criterio della presenza fisica può essere attestato da elementi concreti, come i giorni di permanenza effettiva. Nel caso di individui che lavorano in smart working dall’Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, anche questi sono da considerarsi residenti fiscali italiani.

Iscrizione all’anagrafe: presunzione relativa di residenza

Per l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, la normativa attuale mantiene questo criterio come una presunzione relativa di residenza, che può essere disapplicata nel caso in cui il contribuente dimostri di non aver soddisfatto nessuno degli altri criteri alternativi. Tale flessibilità consente ai residenti all’estero iscritti all’anagrafe di dimostrare, con elementi concreti, che non hanno avuto il centro dei propri interessi personali o familiari in Italia per la maggior parte dell’anno.

Regime agevolativo per i nuovi residenti

La circolare chiarisce che i nuovi criteri di residenza fiscale si applicano anche ai regimi agevolativi per chi trasferisce la residenza in Italia, come per lavoratori altamente qualificati e pensionati. Questi soggetti potranno accedere a specifici benefici fiscali, valutando il requisito della mancata residenza fiscale in Italia nei periodi precedenti alla luce delle nuove disposizioni solo a partire dal 2024.

Residenza fiscale delle società e degli enti: tre criteri di collegamento

Per quanto riguarda le società e gli enti, la riforma introduce criteri specifici che determinano la residenza fiscale in Italia. Le società e gli enti sono considerati residenti fiscali italiani se presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Sede legale nel territorio italiano,
  • Sede di direzione effettiva in Italia,
  • Gestione ordinaria in via principale nel Paese.

Questi tre criteri alternativi consentono di configurare la residenza fiscale anche nel caso in cui sia soddisfatto solo uno di essi. La sede legale rimane un criterio formale, già presente nella normativa precedente, mentre le altre due nozioni introducono novità significative.

Sede di direzione effettiva e gestione ordinaria

Il criterio della sede di direzione effettiva è definito come il luogo in cui avviene la “continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche” riguardanti la società nel suo complesso. La norma specifica che questo criterio non riguarda il luogo in cui i soci prendono le decisioni, ma si riferisce esclusivamente alle decisioni di carattere gestorio. La gestione ordinaria si intende, invece, come il luogo in cui si svolgono le attività quotidiane di amministrazione e gestione corrente dell’ente. Questi nuovi criteri puntano a radicare la residenza fiscale delle società e degli enti in Italia basandosi su elementi sostanziali, superando incertezze interpretative.

Trust e istituti analoghi: novità sulle presunzioni di residenza

La circolare specifica che la residenza fiscale dei trust e di istituti analoghi ha subito modifiche probatorie. La presunzione di residenza per trust istituiti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni, in cui almeno uno dei disponenti o dei beneficiari è residente in Italia, è ora di tipo relativo. In precedenza, tale presunzione era assoluta.

Applicazione delle tie breaker rules per conflitti di residenza

Infine, nel caso in cui i nuovi criteri di residenza fiscale portino a un conflitto tra Italia e un altro Stato, la circolare chiarisce che si potranno applicare le tie breaker rules contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Questo strumento si rivela essenziale soprattutto per i lavoratori frontalieri che, trascorrendo gran parte del tempo in Italia, rischiano di risultare fiscalmente residenti. La normativa consente quindi di risolvere eventuali controversie sulla residenza fiscale, evitando una doppia imposizione.

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