Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina torna al centro del dibattito istituzionale. Dopo l’approvazione della delibera del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), la Corte dei Conti ha chiesto approfondimenti dettagliati. Le criticità sollevate riguardano sia la forma che il merito del provvedimento.
Un’onere motivazionale non ancora assolto
Nel documento indirizzato alla Presidenza del Consiglio, la magistratura contabile ha rilevato che “risulterebbe non compiutamente assolto l’onere di motivazione”, facendo notare che mancherebbe una puntuale valutazione degli esiti istruttori. In sostanza, la delibera si configurerebbe “più come una ricognizione delle attività intestate ai diversi attori istituzionali del procedimento che come una ponderazione delle risultanze di dette attività, sotto il profilo sia fattuale che giuridico”.
Questa osservazione pone seri interrogativi sulla struttura e solidità del percorso amministrativo che ha condotto all’approvazione del progetto.
Modalità di trasmissione e tempistiche sotto esame
Uno degli aspetti che desta maggiore attenzione riguarda la trasmissione degli atti al controllo della Corte. I magistrati contabili segnalano che alcuni documenti sarebbero stati inviati tramite link al sito istituzionale della società Stretto di Messina, e non come atti formalmente acquisiti da parte del Ministero delle Infrastrutture (Mit) e dal Cipess.
La Corte dei Conti richiede quindi chiarimenti in merito alla regolarità della trasmissione, alla tempistica osservata e alla formale acquisizione degli atti. In particolare, si domandano spiegazioni sull’approvazione del terzo atto aggiuntivo, frutto di un provvedimento congiunto Mit-Mef.
Dubbi sulla legittimità e sull’efficacia della delibera
Dal punto di vista procedurale, si sollevano perplessità anche sul contenuto della delibera del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2025. Tale documento approvava la relazione relativa ai motivi imperativi di interesse pubblico, prendeva atto dell’assenza di alternative progettuali e dichiarava che il ponte rientra tra le opere legate alla salute pubblica, sicurezza e ambiente.
Tuttavia, la Corte chiede chiarimenti sull’effettiva efficacia di questo passaggio, rimettendo in discussione la forza giuridica della delibera alla base del progetto.
Interlocuzione con l’Unione Europea: servono aggiornamenti
Un altro nodo riguarda il rapporto con le istituzioni comunitarie. La Corte chiede aggiornamenti sull’interlocuzione “che sembra avviata, sul punto, con la Commissione europea, anche a seguito dell’informativa relativa all’operazione effettuata in data 11 giugno 2025 dalla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione europea”.
Questo suggerisce che il dossier Ponte potrebbe avere implicazioni di livello europeo, aprendo ulteriori fronti di confronto e valutazione.
Un disallineamento da chiarire: i costi non tornano
Tra i punti più sensibili c’è l’aspetto economico. La Corte segnala un disallineamento tra due stime ufficiali del costo complessivo del progetto:
- KPMG ha asseverato un importo pari a 10.481.500.000 euro (25 luglio 2025);
- Il quadro economico approvato il 6 agosto 2025 riporta invece 10.508.820.773 euro.
Un divario di circa 27 milioni di euro, che non viene spiegato nei documenti esaminati. Anche in questo caso, la Corte chiede chiarimenti precisi.
Traffico e tariffe: servono risposte anche sui dati previsionali
La Corte dei Conti entra anche nel merito dello studio di traffico e del piano tariffario, elementi fondamentali per valutare la sostenibilità economica dell’opera. Gli studi sono stati realizzati dalla società TPlan Consulting, ma la Corte chiede:
- Spiegazioni sulle modalità di scelta della società di consulenza;
- Chiarimenti sugli esiti dello studio;
- Valutazioni sugli approfondimenti svolti nella riunione preparatoria del Cipess.
Questi elementi, infatti, sono alla base del Piano economico-finanziario (Pef), e qualsiasi incertezza può influenzare direttamente la credibilità del progetto.
Ventiquattro giorni per rispondere: la scadenza è imminente
Infine, la Corte richiama la disposizione dell’art. 41, comma 5 del DL n. 201/2011, secondo cui il tempo per rispondere non può superare i 20 giorni. Trascorso tale termine, la Sezione potrà decidere “allo stato degli atti”, mantenendo però la possibilità per l’Amministrazione di ritirare il provvedimento in sede di autotutela.
Un passaggio che segnala l’urgenza e la delicatezza del confronto istituzionale in corso.


