Caldo estremo e lavoro, tornano le tutele: cosa cambia con il nuovo decreto per chi opera sotto il sole

Lavoratori al caldo
Il Consiglio dei Ministri ha reintrodotto la cassa integrazione per caldo estremo. Chi è tutelato, quando scatta, gli orari di stop e le risorse stanziate.

Il Consiglio dei Ministri si è riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza di Giorgia Meloni, approvando un decreto-legge recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Tra le misure inserite nel provvedimento, spicca la reintroduzione delle norme già vigenti negli anni precedenti relative alle ondate di calore: la possibilità, per alcuni operatori economici, di sospendere o ridurre l’attività lavorativa in caso di temperature particolarmente elevate ed eccezionali. 

L’Italia si trova già alle prese con ondate di calore eccezionali e temperature ben oltre le medie stagionali su gran parte del territorio nazionale, con picchi di 37-38 gradi e alti tassi di umidità che determinano una situazione di forte disagio non solo per i soggetti fragili, ma per l’intera popolazione.

Quando scatta la cassa integrazione: la soglia dei 35 gradi e la temperatura percepita

La cassa integrazione per caldo può essere richiesta dalle aziende costrette a sospendere o ridurre l’attività a causa delle cosiddette “eccezionali ondate di calore”. Secondo le linee guida INPS, la CIG per caldo scatta quando la temperatura reale o percepita supera i 35 gradi, ma può essere riconosciuta anche sotto questa soglia in presenza di condizioni di elevata umidità o di altri fattori che aumentano il rischio di stress termico, come lo sforzo fisico intenso, l’esposizione diretta al sole o l’uso di dispositivi di protezione che incrementano la temperatura corporea.

In concreto, le domande possono essere presentate utilizzando due causali: “evento meteo” per “temperature elevate”, quando la sospensione è decisa autonomamente dall’azienda sulla base della valutazione del responsabile della sicurezza; oppure “sospensione o riduzione per ordine di pubblica autorità”, quando esiste un’ordinanza comunale o regionale che dispone la sospensione. Entrambe le causali rientrano nella categoria degli eventi oggettivamente non evitabili, il che significa che non è richiesto l’esame congiunto preventivo con le organizzazioni sindacali e non è dovuta la contribuzione addizionale. La domanda va presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione.

Chi è tutelato: edilizia, agricoltura e tutti i lavori all’aperto

La misura garantisce ai lavoratori una tutela economica pari a circa l’80% della retribuzione per le ore non lavorate e si applica soprattutto ai settori più esposti al caldo: edilizia, agricoltura, cave, logistica e tutte le attività svolte all’aperto o in ambienti non climatizzati. I lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato sono coperti dalla CISOA, la Cassa Integrazione Speciale per gli Operai Agricoli, mentre le imprese non coperte dalla cassa integrazione ordinaria possono accedere al Fondo di Integrazione Salariale o ai fondi di solidarietà bilaterali di settore.

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2026, le imprese del settore edile e dei comparti affini potranno accedere agli ammortizzatori sociali con condizioni agevolate quando la sospensione o la riduzione dell’attività sia causata da eventi oggettivamente non evitabili legati a situazioni climatiche eccezionali. La novità principale per il settore delle costruzioni riguarda il superamento di alcuni limiti ordinari normalmente previsti per la cassa integrazione.

Stop nelle ore più calde: gli orari e le ordinanze regionali

In molte regioni le ordinanze già adottate prevedono lo stop nelle fasce centrali della giornata, di solito tra le 12:30 e le 16:00, ma soltanto nei giorni e nelle aree in cui le mappe di rischio indicano condizioni pericolose per i lavoratori. Lo strumento di riferimento è la piattaforma Worklimate, sviluppata da INAIL e CNR, che segnala il livello di rischio per i lavoratori esposti al sole.

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, dove si interviene con ordinanze basate sulle previsioni del rischio, gli infortuni sul lavoro si riducono dal 20 al 40%. Nel 2025 le ordinanze avevano interessato 18 regioni e oltre 2,3 milioni di addetti; per il 2026, ancor prima dell’inizio dell’estate astronomica, ne avevano già emanate 16 regioni, coinvolgendo la quasi totalità del territorio nazionale, con l’esclusione della Valle d’Aosta e del Trentino-Alto Adige.

Le risorse stanziate e i limiti della misura

Il decreto stanzia circa 13 milioni di euro specificatamente destinati alla copertura finanziaria di questa misura d’urgenza per il 2026. Una cifra che, secondo alcuni esperti, potrebbe rivelarsi insufficiente rispetto alla reale portata del fenomeno. Secondo le stime dell’INPS, la misura potrebbe comportare una spesa aggiuntiva compresa tra 150 e 200 milioni di euro annui, con l’obiettivo tuttavia di ridurre i costi sociali degli infortuni e delle malattie da calore.

Vale la pena ricordare che il 2 luglio 2025 sindacati e imprese, guidati dal Ministero del Lavoro, avevano firmato il Protocollo sulle emergenze climatiche, introducendo ammortizzatori sociali di natura climatica e obblighi di monitoraggio dei parametri termici sul luogo di lavoro. Il decreto di giugno 2026 si inserisce dunque in un percorso già avviato, consolidando anno dopo anno un sistema di tutele che l’emergenza climatica ha reso strutturalmente necessario.

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